Vino biologico: i chiarimenti del Ministero

vino%20biologico.jpg

Condividi su:

Facebook
Twitter
LinkedIn

Dopo l’uscita del Decreto ministeriale 15992 del 15/07/2012 recante disposizioni per l’attuazione del Regolamento CE 203/2012 che modifica il regolamento CE 889/2008 sulle modalità di applicazione relative al vino biologico, il Ministero ha ritenuto opportuno fornire ulteriori chiarimenti con due circolari ed un comunicato.

COMUNICATO DEL 1 OTTOBRE. Dopo avere verificato la disponibilità sul mercato dell’Unione Europea dei prodotti e delle sostanze contrassegnate con un asterisco nell’Allegato VIII bis del Reg. (CE) n. 889/2008 per la produzione di prodotti vitivinicoli biologici, il MiPAAF ha comunicato che i prodotti:

Lieviti appartenenti alla varietà “Saccharomyces cerevisiae ex r.f. bajanus”; Gelatina alimentare e Gomma arabica, per la campagna vitivinicola 2012/13, risultano disponibili in forma biologica certificata, pertanto, per l’utilizzazione di questi prodotti l’operatore biologico deve attenersi alla procedura prevista all’Allegato del Decreto Ministeriale n. 15992 del 12 luglio 2012, e cioè quella procedura che prevede che l’operatore, per utilizzare la forma non biologica di questi prodotti, debba, per ciascuna campagna, inviare una richiesta di fornitura di questi prodotti ad almeno tre operatori biologici. Solo dopo l’esito negativo di tali richieste l’operatore è autorizzato a utilizzare, esclusivamente per quella campagna vitivinicola, le corrispondenti sostanze di origine non biologica. Il comunicato prevede invece che per l’utilizzo dei prodotti non biologici: Lieviti, (ad eccezione del “Saccharomyces cerevisiae ex r.f. bajanus”); Proteine vegetali ottenute da frumento o piselli; Colla di pesce; Ovoalbumina e Tannini, poiché è stato accertata la non disponibilità della forma biologica sul mercato, l’operatore non dovrà seguire la procedura sopra descritta.

CIRCOLARE DEL 4 OTTOBRE. Riporta un importante chiarimento circa il campo di applicazione del regolamento comunitario sul vino biologico: il MiPAAF conferma che gli aceti balsamici non rientrano nel campo di applicazione del regolamento sul vino biologico. Pertanto un mosto proveniente da uve biologiche, destinato alla produzione di aceto balsamico può essere sottoposto a trattamenti di concentrazione/cottura con temperature superiori ai 70°C ed a desolforazione con mezzi fisici. La documentazione che accompagna un mosto biologico destinato alla produzione di aceto balsamico deve chiaramente indicare la destinazione a tale specifico uso.

CIRCOLARE DEL 10 OTTOBRE. Con questa circolare il MiPAAF fornisce un allegato riepilogativo delle disposizioni contenute nel Reg. CE 203/2012 sul vino biologico e nel contempo riporta note esplicative per rispondere ad alcune richieste di chiarimenti da parte delle Associazioni del settore.

Federica Nasi

Ufficio Attività di Controllo e Certificazione del CCPB

 

Seguici sui social

Notizie da GreenPlanet

news correlate

INSERISCI IL TUO INDIRIZZO EMAIL E RESTA AGGIORNATO CON LE ULTIME NOVITÀ