Sacchetti della spesa biodegradabili: si possono portare da casa

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Il consumatore può ‘utilizzare sacchetti in plastica autonomamente reperiti’ per comprare frutta e verdura nei supermercati, anziché acquistare quelli commercializzati nel punto vendita, purché ‘idonei a preservare l’integrità della merce e rispondenti alla caratteristiche di legge’. L’esercizio commerciale non può ‘vietare tale facoltà’.

 

Lo ha stabilito il Consiglio di Stato con un parere sulla questione dei sacchetti bio nei supermercati. Come riporta l’agenzia di informazione ANSA, il parere, reso nell’adunanza del 21 marzo e pubblicato il 29 marzo, sottolinea che bisogna contemperare le esigenze del consumatore con quelle di tutela della sicurezza ed igiene degli alimenti. E alla luce di questo, ‘laddove il consumatore non intenda acquistare il sacchetto ultraleggero commercializzato dall’esercizio commerciale per l’acquisto di frutta e verdura sfusa’, è corretto che ‘possa utilizzare sacchetti in plastica autonomamente reperiti solo se comunque idonei a preservare l’integrità della merce e rispondenti alla caratteristiche di legge. In tal caso, richiamando le considerazioni già svolte, non sembra possibile per l’esercizio commerciale vietare tale facoltà’.

La verifica dell’idoneità del sacchetto portato da casa spetta però all’esercente, che può eventualmente vietarne l’utilizzo se non conforme alle norme vigenti. Così spiega il Consiglio di Stato: ‘In considerazione dell’imprescindibile rispetto della normativa in tema di igiene e sicurezza alimentare, ciascun esercizio commerciale sarà tenuto, secondo le modalità dallo stesso ritenute più appropriate, alla verifica dell’idoneità e della conformità a legge dei sacchetti utilizzati dal consumatore, siano essi messi a disposizione dell’esercizio commerciale stesso, siano essi introdotti nei locali autonomamente dal consumatore. In quanto soggetto che deve garantire l’integrità dei prodotti ceduti dallo stesso, può vietare l’utilizzo di contenitori autonomamente reperiti dal consumatore solo se non conformi alla normativa di volta in volta applicabile per ciascuna tipologia di merce, o comunque in concreto non idonei a venire in contatto con gli alimenti’.

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