Dal 1 gennaio rafforzato il sistema di controllo bio

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Il regolamento dell’Unione Europea n. 392/2013 reca una serie di novità importanti, rilevanti in particolare per quanto riguarda il sistema di controllo della produzione biologica, che saranno applicabili a decorrere dal 1° gennaio 2014. In sintesi, di seguito le principali novità:

 

– all’art. 2 è stata introdotta alla lettera ‘s’ la definizione di ‘fascicolo di controllo’, cioè ‘l’insieme delle informazioni e dei documenti trasmessi, ai fini del sistema di controllo, alle autorità competenti dello Stato membro o alle autorità e agli organismi di controllo da un operatore soggetto al sistema di controllo …. ivi comprese tutte le pertinenti informazioni e i documenti relativi a tale operatore, o alle attività di tale operatore, di cui dispongano le autorità competenti, le autorità di controllo e gli organismi di controllo, ad eccezione di informazioni o documenti che non hanno incidenza sul funzionamento del sistema di controllo’.

– all’art. 63, paragrafo 2, sono state inserite alcune obbligazioni in termini di impegni assunti dagli operatori, che gli stessi devono sottoscrivere all’atto della richiesta di accesso al sistema di controllo, segnatamente: d) accettare, qualora l’operatore e/o gli appaltatori di tale operatore siano controllati da autorità o organismi di controllo differenti, conformemente al sistema di controllo istituito dallo Stato membro in questione, lo scambio di informazioni fra tali autorità od organismi; e) accettare, qualora l’operatore e/o gli appaltatori di tale operatore cambino autorità od organismo di controllo, la trasmissione del proprio fascicolo di controllo all’autorità o all’organismo di controllo successivo; f) accettare, qualora l’operatore si ritiri dal sistema di controllo, di informare quanto prima l’autorità competente e l’autorità o l’organismo di controllo; g) accettare, qualora l’operatore si ritiri dal sistema di controllo, che il fascicolo di controllo sia conservato per un periodo di almeno cinque anni; h) accettare di informare quanto prima le competenti autorità di controllo o le autorità/organismi di controllo di qualsiasi irregolarità o infrazione riguardante la qualificazione biologica del loro prodotto o dei prodotti biologici ricevuti da altri operatori o appaltatori. E’ previsto dal regolamento che tali impegni debbano essere assunti anche dagli operatori già assoggettati al sistema di controllo così come vigente in ogni Stato membro.

– all’art. 65, paragrafo 2, è stabilito per la prima volta nella storia della regolamentazione comunitaria applicabile alle produzioni biologiche che il numero di campioni che l’autorità o l’organismo di controllo deve prelevare e analizzare ogni anno corrisponde ad almeno il 5 % del numero degli operatori soggetti al suo controllo. La selezione degli operatori presso i quali si devono prelevare i campioni è effettuata in base a una valutazione generale del rischio di inosservanza delle norme di produzione biologica. Tale valutazione tiene conto di tutte le fasi della produzione, preparazione e distribuzione.

– gli art. 92, 92 bis e 92 ter introducono maggiori dettagli negli scambi di informazioni tra Stati membri e nelle pubblicazioni delle informazioni a carico degli operatori, allo scopo di migliorare lo scambio di queste informazioni in casi di irregolarità o infrazioni.

– è introdotto il nuovo capo 9 (artt da 92 quater a 92 septies) specifico per l’attività di vigilanza che deve essere condotta dalle Autorità competenti sul sistema di controllo. In questo nuovo capitolo si evidenzia che tale attività di vigilanza debba incentrarsi sulla valutazione delle prestazioni operative degli organismi di controllo (in caso di delega a questi ultimi dell’attività di controllo), tenendo conto dei risultati del lavoro dell’organismo nazionale di accreditamento. Inoltre, all’art. 92 quater, paragrafo 2, è indicato che: b) siano eseguite, a norma dell’articolo 65, paragrafo 4, ulteriori visite di controllo a campione sul 10 % almeno degli operatori sotto contratto a seconda della categoria di rischio; c) almeno il 10 % di tutte le ispezioni e visite effettuate a norma dell’articolo 65, paragrafi 1 e 4, sia effettuato senza preavviso; d) la scelta degli operatori da sottoporre a ispezioni e visite senza preavviso sia determinata in base all’analisi dei rischi e tali ispezioni e visite siano programmate in funzione del livello di rischio.

Molti altri aspetti riguardano le competenze e le conoscenze del personale utilizzato nell’attività di controllo, la rotazione degli ispettori, il catalogo delle sanzioni in caso di irregolarità ed infrazioni che deve essere stabilito a livello dell’Autorità, la necessità di una ispezione annuale da parte dell’Autorità competente a carico degli organismi di controllo ed i punti di verifica che devono essere coperti con tale ispezione, la definizione dei dati che devono essere trasmessi dagli Stati membri alla Commissione in sede di relazione annuale.

Questo regolamento è la prima risposta che la Commissione ha ritenuto necessario ed opportuno adottare a fronte dei risultati contenuti nel rapporto della Corte dei Conti Europea -– Relazione speciale n. 9/2012, diramato dopo aver effettuato visite in sei Stati membri (Autorità centrali, Autorità regionali, OdC e operatori; prelievi di campioni e prove di tracciabilità), avendo registrato come ‘alcune autorità non svolgono in modo soddisfacente il ruolo di vigilanza; alcuni OdC non hanno colto l’opportunità di attuare alcune buone pratiche; la tracciabilità non è assicurata; debolezze nei diversi sistemi di importazione’.

Questo rapporto contiene una serie di raccomandazioni alla Commissione per risolvere le debolezze riscontrate, che, appunto trovano una prima risposta nell’emanazione del regolamento oggetto di queste brevi note.

(fonte: newsletter CCPB – Roberto Setti, responsabile Ufficio Tecnico e Assicurazione Qualità)

 

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