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Nuovo regolamento (CE) n. 889/2008: Le norme di produzione vegetale

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Prosegue anche questa settimana l'approfondimento del nuovo regolamento europeo, con la consulenza di QC&I International Services

Immagine gentilmente concessa da ImageLine NetworkDal 01/01/2009 sarà applicato integralmente il Reg. (CE) n. 834/2007 del 28/06/2007 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Reg. (CEE) n. 2092/91 del 24/06/1991.

Premesso che l'agricoltura biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola, basato sull'interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità e la salvaguardia delle risorse naturali, con il Reg. (CE) n. 834/2007 il legislatore ha voluto vincolare i suddetti principi, che furono i fondamenti ispiratori del "movimento" sull'agricoltura biologica, definendo gli obiettivi ed i principi generali della produzione biologica (Art. 3 e 4). Inoltre ha esplicitato i principi specifici applicabili all'agricoltura (Art. 5).

Tali obiettivi e principi non erano esplicitati nel Reg. (CEE) n. 2092/91 se non leggendo i "considerando" che precedevano l'articolato del regolamento stesso.

Successivamente alla pubblicazione del Reg. (CE) n. 889/2008, il legislatore ha definito ed attuato le specifiche norme di produzione dei prodotti vegetali (escluso le alghe marine).

La nuova normativa [combinato disposto tra Reg. (CE) n. 834/2007 e Reg. (CE) n. 889/2008] ribadisce il concetto che la produzione biologica vegetale si basa sul principio che le piante debbano essere essenzialmente nutrite attraverso l'ecosistema del suolo, limitando l'apporto esterno di concimi e di ammendanti poco solubili. Per questo motivo ha vietato, in modo esplicito, la coltura idroponica.

Al fine di garantire la continuità alle norme di produzione vegetale, definite dal Reg. (CEE) n. 2092/91, il Reg. (CE) n. 889/2008 ha mantenuto:
  • l'autorizzazione all'utilizzo di determinati concimi, ammendanti e prodotti fitosanitari, elencandoli, rispettivamente, negli allegati I e II del Reg. (CE) n. 889/2008;
  • le norme specifiche applicabili alla produzione di funghi;
  • la possibilità di considerare produzione biologica i prodotti ottenuti dalla raccolta di vegetali selvatici e delle loro parti che crescono nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole.
Infine è da segnale la novità introdotta dall'art. 9 del Reg. (CE) n. 834/2007, in merito al divieto di uso di OGM.

Per i prodotti per i quali non possono essere escluse tracce non intenzionali e tecnicamente inevitabili di OGM autorizzati, viene fissata una soglia minima dello 0,9 (richiamata dalla direttiva 2001/18/CE, dai regolamenti (CE) n. 1829/2003 e n. 1830/2003) sotto la quale tali prodotti non devono essere etichettati con la dicitura "questo prodotto contiene OGM". Pertanto i prodotti che non siano etichettati o accompagnati da un documento che riporti la suddetta frase fa presupporre che nella coltivazione degli stessi non si è fatto uso di OGM o prodotti derivati da OGM.

In caso di prodotti non biologici acquistati da terzi, il fornitore dovrà rilasciare una dichiarazione di conferma che gli stessi non sono derivati od ottenuti da OGM, secondo il fac simile riportato nell'allegato XIII del Reg. (CE) n. 889/2008.

Il Legislatore, con la pubblicazione del Reg. (CE) n. 889/2008, non ha deciso sulle misure di attuazione del divieto di uso di OGM e di prodotti derivati od ottenuti da OGM.

Carmelo Bonarrigo

PS: Immagine gentilmente concessa da ImageLine Network


 

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