Da oggi via libera alla "coesistenza". Due mesi di tempo per la conversione in legge. Qui il testo.
Gazzetta ufficiale n. 280 del 29.11.04
ROMA - Pubblicato oggi nella Gazzetta Ufficiale il decreto che prevede la coesistenza tra Ogm, colture tradizionali e biologiche. Presto sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
L'articolo 4 che definisce i piani di coesistenza tra Ogm e colture convenzionali e biologiche prevede che le regioni e le province autonome adottino i piani di coesistenza entro il 31 dicembre 2005.
A stabilire le norme di attuazione del decreto sara' un Comitato ad hoc istituito presso il Ministero delle Politiche Agricole, di cui faranno parte, come annunciato dallo stesso ministro Alemanno, cinque rappresentati delle regioni e province autonome.
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DECRETO-LEGGE 22 novembre 2004, n. 279
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77, 87 e 117, secondo comma, lettere e) e s), della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di definire un quadro normativo minimo che consenta l'attuazione delle misure necessarie per garantire l'effettiva coesistenza tra le diverse forme di colture che attualmente possono essere praticate, in considerazione dell'imminente approvvigionamento delle sementi per la prossima campagna di semina;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 novembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle attivita' produttive, di concerto con i Ministri per le politiche comunitarie, per gli affari regionali, dell'economia e delle finanze e della salute;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1. Finalita'
1. Il presente decreto, in attuazione della Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, definisce il quadro normativo minimo per la coesistenza tra le colture transgeniche, escluse quelle per fini di ricerca e sperimentazione, nonche' quelle convenzionali e biologiche, al fine di garantire la liberta' di iniziativa economica ed il diritto di scelta dei consumatori.
2. Ai fini dell'attuazione del presente decreto si intendono per:
a) colture transgeniche: le coltivazioni che fanno uso di organismi geneticamente modificati, secondo la definizione di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224; b) colture biologiche: le coltivazioni che adottano metodi di produzione di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991;
c) colture convenzionali: le coltivazioni che non rientrano in quelle definite alle lettere a) e b).
Art. 2. Salvaguardia del principio di coesistenza
1. Le colture di cui all'articolo 1 sono praticate senza che l'esercizio di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre e senza che nessuna determinazione possa essere assunta al fine di favorire alcune colture a danno di altre.
2. La coesistenza tra le colture di cui all'articolo 1 e' realizzata in modo da tutelarne le peculiarita' e le specificita' produttive e, per quanto riguarda le caratteristiche delle relative tipologie di sementi, in modo da evitare ogni forma di presenza occasionale.
3. L'attuazione delle regole di coesistenza deve assicurare ai consumatori la reale possibilita' di scelta tra prodotti transgenici e non transgenici e, pertanto, le coltivazioni transgeniche sono praticate all'interno di filiere di produzione separate rispetto a quelle convenzionali e biologiche.
Art. 3. Applicazione delle misure di coesistenza
1. Al fine di prevenire il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le norme quadro per la coesistenza, anche con riferimento alle aree di confine tra regioni, sulla base delle linee guida predisposte dal Comitato di cui all'articolo 7.
Il suddetto decreto e' notificato alla Commissione europea nell'ambito della procedura prevista dalla direttiva 98/34/CE del Consiglio, del 22 giugno 1998.
2. Nell'ambito dei piani regionali di coesistenza le regioni e le province autonome, in coerenza con la Raccomandazione della Commissione 2003/556/CE, del 23 luglio 2003, possono individuare nel loro territorio una o piu' aree omogenee.
Art. 4. Piani di coesistenza
1. Le regioni e le province autonome adottano, con proprio provvedimento da adottarsi entro il 31 dicembre 2005, il piano di coesistenza in coerenza con il decreto di cui all'articolo 3; tale piano contiene le regole tecniche, con particolare riferimento alle buone pratiche agricole, le condizioni e le modalita' per assicurare la coesistenza, prevedendo strumenti che garantiscono la collaborazione degli enti territoriali locali, sulla base dei principi di sussidiarieta', differenziazione ed adeguatezza.
2. Le regioni e le province autonome, nello svolgimento delle procedure di cui al comma 1, assicurano la partecipazione di organizzazioni, associazioni, organismi ed altri soggetti portatori di interessi in materia.
3. Le regioni e le province autonome promuovono il raggiungimento, su base volontaria, di accordi tra imprenditori agricoli, al fine di adottare le misure di gestione dirette per assicurare la coesistenza tra colture transgeniche e non transgeniche.
Art. 5. Responsabilita'
1. L'imprenditore agricolo e gli altri soggetti individuati dal piano di coesistenza di cui all'articolo 4, sono tenuti ad osservare le misure contenute nel piano medesimo. La responsabilita' relativa ai danni diretti ed indiretti causati dall'inosservanza delle misure del piano grava su coloro che espongono altri imprenditori agricoli ai danni suddetti. Sui soggetti che non osservano le misure del piano incombe l'onere probatorio derivante dall'inosservanza delle misure stesse.
2. L'imprenditore agricolo e' esente dalle responsabilita' di cui al comma 1, nell'ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate dall'autorita' pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera, concernente l'assenza di organismi geneticamente modificati secondo la vigente normativa.
3. Chiunque intenda mettere a coltura organismi geneticamente modificati e' tenuto a dare la comunicazione di cui all'articolo 30, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, ad elaborare un piano di gestione aziendale per la coesistenza, sulla base del piano di cui all'articolo 4, nonche' a conservare appositi registri aziendali contenenti informazioni relative alle misure di gestione adottate.
4. Le regioni e le province autonome provvedono a definire modalita' e procedure per l'istituzione e la tenuta, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, dei dati e degli elementi di cui al comma 3.
Art. 6. Sanzioni
1. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 35, comma 10, e 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, chiunque non rispetti le misure previste dai provvedimenti di cui all'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 25.000.
2. A chiunque non rispetti le disposizioni di cui all'articolo 8, si applicano le misure sanzionatorie previste dall'articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.
Art. 7. Valutazione, monitoraggio e informazione sulla coesistenza
1. E' istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali il



