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UNIONALIMENTARI: "L'ARTICOLO 4 SULLE LIBERALIZZAZIONI NON HA SENSO"

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E' inefficace per il consumatore e dannoso per l'economia italiana

muccheUnionAlimentari-CONFAPI, Unione Nazionale delle piccole e medie industrie agro-alimentari intende esporre con chiarezza, in questa breve relazione, gli argomenti a sostegno della posizione contraria alla conversione in legge dell'articolo 4 del Decreto-legge n. 7 del 31 gennaio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o febbraio 2007, il cosiddetto "decreto sulle liberalizzazioni".

L'articolo 4 del Decreto-legge 7/2007 dispone nuovi adempimenti per le imprese operanti nel settore alimentare, perché sancisce che la data di scadenza e il termine minimo di conservazione vadano riportati con caratteri di dimensioni non inferiori a quelli utilizzati per l'indicazione della quantità del prodotto, e modifica il Decreto Legislativo 109 del 27 gennaio 1992 che già regolamenta le modalità d' indicazione delle menzioni obbligatorie degli alimenti.

L'articolo 4, tuttavia, ripropone per la maggior parte aspetti che sono già trattati adeguatamente nel testo del Dlgs.vo 109/1992 e conseguentemente introduce superflue ripetizioni che, in tale sede, riportiamo dettagliatamente nello schema di cui all'allegato I e nel testo seguente.

L'unico aspetto "innovativo", contenuto nel suddetto articolo 4, è la scelta di vincolare, fra l'altro in modo poco chiaro, le indicazioni relative al termine minimo di conservazione e alla data di scadenza a quelle indicanti la quantità del prodotto, utilizzando termini quali: "secondo modalità non meno visibili", "secondo modalità egualmente visibili".

Tale imposizione si traduce in maggiori gravami rispetto a quelli vigenti negli altri Stati Membri perché, non essendo vincolante per le imprese degli altri paesi comunitari che commercializzano i loro prodotti in Italia, si applicherà esclusivamente ai produttori Italiani. Gli operatori d'oltralpe potranno, quindi, continuare a commercializzare liberamente prodotti non conformi a quanto disposto dall'art. 4, anche dopo la sua definitiva entrata in vigore.

Conseguentemente riteniamo che tale adempimento non apporterà alcun vantaggio tangibile per i consumatori e penalizzerà ulteriormente le imprese italiane che dovranno sostenere un ennesimo aumento dei costi per l'adeguamento delle linee produttive, delle stampanti, degli impianti di stampa e degli incarti e vedranno ridursi la loro competitività rispetto ai concorrenti europei.


IL QUADRO NORMATIVO

La DIRETTIVA 2000/13/CE del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, è la direttiva cardine che ha armonizzato le legislazioni dei singoli Stati membri in seno all'etichettatura dei prodotti e, ribadendo quali sono gli adempimenti necessari per gli operatori, si è prefissata l'importante obbiettivo di agevolare il libero commercio e di preservare per i consumatori i principi di veridicità, chiarezza e completezza delle informazioni fornite.

La DIRETTIVA 2000/13/CE è stata recepita nell'ordinamento Italiano con Decreto legislativo del 23 giugno 2003, n. 181 ed ha disposto (con gli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 e 16) la modifica degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 16, 18 e dell'all. 1 e l'introduzione dell'art. 10-bis. nel Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

La DIRETTIVA 2000/13/CE introduce nuove disposizioni e ribadisce quanto già previsto in precedenti norme comunitarie, provvedendo alla loro sostituzione.

Per quanto concerne le ripetizioni introdotte dall'articolo 4, evidenziamo quelle relative alle indicazioni obbligatorie dei prodotti, comprese la data di scadenza e il termine minimo di conservazione: ribadite al comma 2bis dell'articolo in esame erano già previste dalla direttiva. In particolare si evidenzia l'art 13 paragrafo 2:

"Le indicazioni previste all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 2, devono essere facilmente comprensibili ed apposte in un punto evidente, in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

Esse non devono in alcun modo essere dissimulate, deformate o separate da altre indicazioni o figure.";

Allo stesso modo nel testo all'articolo 14, comma 4, del D. Leg.vo 109/92:

"Le indicazioni di cui all'art. 3 devono figurare sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta appostavi o legata al medesimo o su anelli, fascette, dispositivi di chiusura e devono essere menzionate in un punto evidente in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili ed indelebili; esse non devono in alcun modo essere dissimulate o deformate."

Ed ancora nella Dir. 2000/13/CE, art. 13 il paragrafo 3:

"Le indicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punti 1), 4), 5) e 10), figurano nello stesso campo visivo.

Tale obbligo può essere esteso alle indicazioni previste dall'articolo 4, paragrafo 2."

e più esplicitamente nell'articolo 14, comma 1 del D. Leg.vo 109/92:

"1. La denominazione di vendita, la quantita', il termine minimo di conservazione o la data di scadenza nonche' il titolo alcolometrico volumico effettivo devono figurare nello stesso campo visivo."

In Allegato II riportiamo il testo degli articoli 3 e 4 della Direttiva 2000/13/CE ed in Allegato III il testo dell'art. 3 del D. Leg.vo 109/92.


QUALI RAGIONI ALLA BASE DELLE NUOVE DISPOSIZIONI?

Pur essendo il Decreto Legislativo n. 109 del 27 gennaio 1992 pienamente conforme alle disposizioni comunitarie, permane attualmente, dopo le discussioni in seno alle commissioni della Camera dei Deputati, la volontà di vincolare i caratteri indicanti la data di scadenza ed il termine minimo di conservazione a quelli indicanti la quantità del prodotto, in modo che siano "egualmente visibili".

Tale approccio, così come formulato, presenta molte incognite legate sia alla limitazione, in tale ambito, della potestà legislativa degli Stati membri (vincolata a riconosciute norme di diritto comunitario) sia a problemi di natura interpretativa riconducibili al dubbio significato del termine di paragone utilizzato.

Per quanto riguarda gli aspetti relativi al diritto comunitario ed alla libera circolazione delle merci va precisato che:


  1. L'articolo 17 della direttiva DIRETTIVA 2000/13/CE chiarisce che "Gli Stati membri si astengono dal precisare, oltre a quanto previsto dagli articoli da 3 a 13, le modalità secondo cui devono essere fornite le indicazioni [...].", quindi l'art. 4 del Decreto Legge 7/2007, è evidentemente in contrasto con tale disposto, in quanto negli articoli da 3 a 13 della Direttiva non si precisa in alcun punto la necessità che una qualsiasi indicazione sui prodotti alimentari sia "egualmente visibile" rispetto ad un'altra;

  2. Il paragrafo 1 dell'articolo 18 della Direttiva 2000/13/CE, precisa che "Gli stati membri non possono vietare il commercio dei prodotti alimentari conformi alle norme previste dalla presente direttiva, applicando disposizioni nazionali non armonizzate relative all'etichettatura e alla presentazione di determinati prodotti alimentari o dei prodotti alimentari in genere.". Alla luce di tale articolo risulta chiaro che è in corso di approvazione un nuovo adempimento che limiterà unicamente le imprese produttrici Italiane e soprattutto i soli prodotti destinati al mercato nazionale, in quanto non può essere vietata la vendita in Italia di prodotti provenienti da Paesi facenti parte della Comunità Europea con etichette non conformi a quanto disposto dall'art. 4 del D.L. 7/2007.

Per quanto riguarda gli aspetti di natura interpretativa, il termine "egualmente visibili" o ogni altro termine che possa avere un significato analogo, può essere interpretato in modo soggettivo sia dalle imprese sia dagli organi preposti al controllo, infatti:


  1. non viene specificato se è riferibile alla dimensione dei caratteri, al tipo di carattere, al colore, alla modalità con cui viene apposto (ad esempio per le confezioni in tetra-pack avviene la punzonatura della scadenza e l'indicazione della quantità normalmente è prestampata ad inchiostro sulla confezione), ovvero ad una combinazione di duo o più di questi aspetti;

  2. non risulta essere chiaro se si riferisce solamente alla menzione della data, oppure coinvolga anche l'importante dicitura che, ai sensi dell'art. 10 bis del Dlgs.vo 109/92, deve obbligatoriamente accompagnarla, "DA CONSUMARSI ENTRO" per la data di scadenza o "DA CONSUMARSI PREFERIBILMENTE ENTRO" per il termine minimo di conservazione. Queste diciture chiariscono, in modo sostanziale per il consumatore, quale significato dare alla semplice indicazione della data, giorno/mese/anno, fornendo la giusta chiave interpretativa;

  3. in molti prodotti la quantità viene indicata in più punti dell'imballaggio, caratterizzati da una diversa visibilità; in questo caso non è chiaro a quale di queste indicazioni, relative alla quantità, ci si debba riferire, se a quella più visibile o a quella riportata nello stesso campo visivo;

  4. molti produttori, per ragioni puramente commerciali, ad esempio per enfatizzare e promuovere una confezione di formato particolarmente ridotto o elevato rispetto ai prodotti concorrenti, indicano la quantità con caratteri molto evidenti e dimensioni rilevanti. E' facilmente prevedibile che per adeguarsi a quanto disposto dall'articolo 4 saranno costretti a ridurre la dimensione o le modalità con cui indicano la quantità di prodotto, a scapito della chiarezza delle informazioni fornite ai consumatori;

  5. va precisato che la dimensione del carattere con cui è riportata la quantità del prodotto è ben regolamentata dall'art. 3 del DPR 391/80, il quale impone l'adozione di una grandezza minima obbligatoria dei caratteri indicanti la quantità netta dell'alimento (ad es. 6 mm per quantità superiori a 1000 g; 4 mm per quantità comprese tra 200 e 1000 g; etc.): si tratta di un valore minimo di riferimento, perché frequentemente i prodotti presenti in commercio utilizzano dimensioni anche significativamente superiori. L'articolo 4 potrebbe disincentivare tale pratica, portando molte aziende ad utilizzare le dimensioni minime previste dalla legge;

  6. in alcuni prodotti, generalmente di piccola pezzatura, l'indicazione del termine minimo di conservazione o della data di scadenza figura in modo più evidente o con caratteri di maggiori dimensioni rispetto all'indicazione della quantità. Il testo dell'articolo 4 del decreto legge, così come formulato, considererebbe tali prodotti non conformi, quindi soggetti, ai sensi dell'articolo 18 del Dlgs 109/92, ad una sanzione amministrativa pecuniaria da euro milleseicento a euro novemilacinquecento. La nuova disposizione comporterebbe una riduzione delle dimensioni o modifica alle modalità con cui viene apposta la data, con effetti antitetici rispetto all'obbiettivo che si prefigge la stessa norma.

CONCLUSIONI

L'articolo 4, del Decreto Legge 7/2007, interviene nel campo delicato dell'etichettatura dei prodotti alimentari, oggetto di regolamentazione ormai ben armonizzata a livello comunitario e, vincolando le indicazioni da apportare sui prodotti alimentari in modo diverso rispetto alle direttive CE, risulta essere chiaramente lesivo del principio di libera circolazione delle merci.

Nel caso in cui lo stato Italiano intenda adottare nuove disposizioni in tema d'etichettatura dei prodotti alimentari è necessario procedere alla comunicazione di tale nuovo disposto legislativo alla Commissione europea, secondo la procedura prescritta, e restare in attesa del relativo parere, nel caso venga espresso parere negativo lo stesso ha natura vincolante.

Per quanto riguarda il testo dell'articolo 4 del D.L. 7/2007 non è chiaro perchè non sia stata seguita tale procedura, considerando anche il fatto che contiene disposizioni i cui effetti finali sono destinati a prodursi in un momento differito rispetto all'entrata in vigore del decreto-legge (180 giorni), suscitando perplessità in ordine alla rispondenza al requisito della «immediata applicabilità» delle misure disposte dai decreti leggi, espressamente previsto della legge n. 400 del 1988.

Si ritiene pertanto opportuno, nel corso della conversione in legge, sopprimere l'articolo 4 del Decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1o febbraio 2007.


Unionalimentari, 5 marzo 2007

 

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