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ANCORA PASTICCI SULL'INDICAZIONE D'ORIGINE

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Una frase "sibillina", introdotta dalla nuova Finanziaria nel regolmento relativo all'indicazione di origine nei prodotti alimentari e non alimentari, mette in pericolo i prodotti Made in Italy

bandiera_italia Ormai si è perso il conto delle norme e delle sentenze che si sono intrecciate sull’indicazione di origine nei prodotti alimentari e non alimentari. L’ultima modifica è avvenuta con la legge finanziaria 2007 (n. 296/2006), che ha pasticciato nel comma n. 941 aggiungendo un periodo al comma n. 49 dell’art. 4 della legge n. 350/2003. Quest’ultimo aveva stabilito che “la commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza costituisce reato ed è punita ai sensi dell’articolo 517 del Codice penale”. La norma aggiungeva che “costituisce falsa indicazione la stampigliatura made in Italy su prodotti e merci non originari dell’Italia” e che “costituisce fallace indicazione, anche qualora non sia indicata l’origine e la provenienza estera, l’uso di segni, figure, o quant’altro possa indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana”. La norma era molto ampia e poteva punire, per esempio, anche l’importatore italiano di polpa di pomodoro cinese che raffiguri sulla scatola denominazioni, figure e luoghi dell’agro napoletano. Ora la legge finanziaria 2007 ha aggiunto un periodo sibillino in base al quale è punito “l’uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli”.

Quale è questa disciplina? Non c’è alcun riferimento normativo tranne, forse, la recente sentenza della Corte di cassazione n. 24043/2006 che ha escluso l’ipotesi di reato quando un produttore italiano commercializzi con il suo marchio un prodotto fabbricato da una azienda cinese, senza avvertire il consumatore, in quanto “il luogo o lo stabilimento in cui il prodotto è confezionato è indifferente alla qualità del prodotto stesso”. Ciò, secondo la suprema Corte, si evince dall’art. 517 del Codice penale (?) e, inoltre, la disciplina del marchio non impone l’indicazione del luogo di fabbricazione. E così il consumatore è servito: crede che il marchio italiano garantisca un prodotto fabbricato in Italia e invece è stato fabbricato in Cina.

Con la precedente sentenza n. 13712/2005 la Corte di cassazione ha fatto di peggio stabilendo che l’abbigliamento sportivo fabbricato in Cina per conto di una ditta italiana può essere venduto e dichiarato come prodotto italiano. Questa sorprendente conclusione ha chiuso una lunga vertenza fra una ditta italiana e le autorità doganali. La suprema Corte ha stabilito che è lecito delocalizzare la produzione ove il costo del lavoro è più basso e poi vendere il prodotto come italiano perché ciò che conta è il processo produttivo garantito dalla ditta italiana appaltatrice. Pertanto la sentenza afferma che “relativamente ai prodotti industriali, la cui qualità dipende dalla affidabilità tecnica del produttore, per origine del prodotto deve intendersi quella imprenditoriale, cioè la fabbricazione da parte di un imprenditore che assume la responsabilità giuridica, economica e tecnica del processo produttivo, mentre relativamente ai prodotti agro-alimentari per origine deve intendersi quella geografica o territoriale”

Consumatori, 10 gennaio 2007