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AIAB: INIZIANO LE EPURAZIONI? INTERVENTO DI PIETRO CAMPUS. PDF Stampa E-mail
Monday 11 December 2006
Riceviamo e pubblichiamo una lettera a firma di Pietro Campus portavoce dei 20 firmatari richiedenti il congresso straordinario in Aiab.
C'era una volta AIAB come luogo di discussione e di democrazia; oggi dobbiamo prendere atto che prevale la logica dell'esclusione.
Come commentare, altrimenti, la decisione assunta da un consiglio direttivo federale AIAB svoltosi lo scorso 1° dicembre, tra l'altro illeggittimamente convocato dal Presidente di AIAB Andrea Ferrante e non dal presidente del cdf Maurizio Agostino, pur se dimissionario.
E come non rilevare che Bioagricultura, la news letter gestita da AIAB Federale, pubblichi solo la posizione del Presidente Federale Ferrante senza un minimo accenno alle posizioni di coloro che non sono "allineati" con il Presidente Federale?

Come è possibile negare l'esistenza di questo dibattito?

Ma torniamo alla riunione del 1° dicembre: è stato deciso,  con motivazioni pretestuose e "politiche", di sospendere la ratifica delle associazioni regionali AIAB Trentino e AIAB Abruzzo, costituite nei primi mesi dell'anno e firmatarie del documento che richiede il congresso straordinario, dimenticandosi, però, che gli statuti delle stesse Associazioni e dunque il loro riconoscimento erano già stati approvati, alla unanimità, durante il consiglio direttivo federale dello scorso 19 maggio.La riunione del 1° dicembre ha anche rimandato lo statuto delle due AIAB Regionali per una nuova verifica al Revisore contabile che, per statuto di AIAB Federale, non ha alcun compito di verifica degli atti della vita associativa, ma solo di carattere amministrativo.
Come motivazione per sospendere la ratifica delle Associazioni di AIAB Trentino ed AIAB Abruzzo, nella riunione del 1° dicembre, è stato indicato che i suoi rappresentanti non hanno partecipato alle riunioni di consiglio direttivo e hanno sottoscritto un documento di richiesta di dimissioni del Presidente Federale e di richiesta del congresso; questa motivazione è antistatutaria e non rientra, come ovvio, tra quelle per sospendere un'Associazione appena costitutita, oltre il fatto che la ratifica c'era già stata il 19 maggio.

O possono aderire ad AIAB solo le Associazioni che firmano "fedeltà assoluta" al Presidente Federale?

La stessa riunione del 1° dicembre non ha dato risposta alla richiesta di congresso straordinario avanzata dalla maggioranza dei delegati congressuali e ciò nonostante il Presidente del Collegio dei Probiviri abbia chiarito (in una nota che allego) ciò che la deliberazione già adottata e nota del Collegio dice esplicitamente: senza una ratifica dei delegati congressuali in carica le cooptazioni fatte dal Presidente Federale e dal cdf non sono valide. In sostanza oggi AIAB dispone di un Comitato Esecutivo di cui fa parte il Presidente Ferrante che non è in carica se non per 2 componenti su 5 che ne fanno parte e tutte le sue deliberazioni non sono valide giacchè lo statuto prevede che il Comitato esecutivo può deliberare con un minimo di 3 componenti.

E' esagerato dire che un luogo di discussione e democrazia si sta trasformando sempre più in un luogo di esclusione e mancanca di certezza delle regole statutarie?

Allego l'articolo di statuto che definisce le competenze del Revisore dei Conti. Allego altresì la nota del Presidente del Collegio dei Probiviri.

Pietro Campus
portavoce dei 20 firmatari richiesta congresso straordinario 

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 Art. 17 – COLLEGIO SINDACALE O REVISORE DEI CONTI

Il Collegio Sindacale, se costituito, è composto da tre membri effettivi e due supplenti che subentrano in caso di impedimenti o dimissioni degli effettivi; detti membri sono scelti dall'Assemblea anche tra non soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.  Il Presidente del Collegio è eletto nella prima adunanza dello stesso  e deve essere iscritto al registro dei revisori contabili.
Il Collegio redige una relazione sul rendiconto economico-finanzario; può partecipare alle riunioni del CDF, del CEF e dell'Assemblea Federale senza diritto di voto; esegue accertamenti sulla regolare tenuta della contabilità secondo le norme vigenti, compilando il verbale da inserire nell’apposito libro.
Qualora lo decida, in sostituzione del Collegio Sindacale, il Congresso può nominare un Revisore dei conti iscritto al Registro dei revisori contabili che svolge le funzioni descritte nel presente articolo.

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Nota del Presidente del Collegio dei Probiviri, 1° dicembre 2006.

Carissimi Presidenti di AIAB Federale e del CDF.
Mi è capitato di leggere alcune note, che circolano in questi giorni nel mondo AIAB, nelle quali ci si riferisce alla pronunzia adottata dal Collegio dei probiviri il 1° novembre u.s.
Come presidente del Collegio dei probiviri, non entro merito dei fatti cui le note si riferiscono, non solo perché me lo impone il ruolo che AIAB mi ha attribuito, ma anche perché non ho conoscenza, neppure indiretta, di quanto accaduto dopo la pronunzia del Collegio.

Ritengo però doveroso precisare quanto segue:

1) In ordine al contenuto della pronunzia sembrano circolare diverse versioni. E' perciò opportuno perciò fornire (*1), ed invitare a diffondere nell'associazione, il testo integrale di essa, fra l'altro abbastanza breve, onde evitare che ciascuna delle "parti litiganti" (scusate l'espressione) ne faccia maliziosamente circolare solo il pezzetto più consono alle proprie tesi.

2) In una nota del Presidente Federale si sottolinea con soddisfazione la parte della pronunzia che ritiene valida la decisione del Consiglio Direttivo Federale di "cooptare" membri del Comitato Esecutivo Federale, mentre la parte in cui il Collegio ritiene necessaria  "una successiva convalida dell’assemblea congressuale tuttora in carica, da convocare ai sensi dello stesso punto 8 dell’art. 13" è liquidata come inattuabile, sulla scorta di non meglio precisati pareri legali acquisiti da AIAB. Credo invece che, se si vuol riconoscere al Collegio dei probiviri l'autorità di "vigilare sul rispetto delle norme statutarie", come prevede lo Statuto, si debba recepire il parere per intero, e non solo per le parti preferite.

3) Con l'insostituibile apporto di saggezza e competenza di XXXXXXX e XXXXXXXX (omessi i nomi per la tutela della privacy), si è giunti come Collegio a definire un percorso complesso, adeguato alla peculiarità del caso, non direttamente disciplinato dallo Statuto. Nella frase finale del parere, l'avverbio "purché" che collega la parte in cui si ritiene valida la sostituzione dei membri del CEF con la parte che ritiene necessaria la urgente ratifica dell'assemblea congressuale, sottolinea, evidentemente, che si tratta di un insieme inscindibile. A rafforzare l'assunto, abbiamo premesso, a questa affermazione, la frase: " una sorta di assemblea congressuale formata dai delegati al congresso, che risulta essere l’organo legittimato a sostituire i componenti dell’esecutivo dimissionario, in quanto li aveva eletti.". Abbiamo dunque affermato che è l'assemblea congressuale in carica nel triennio l'organo competente ad effettuare le sostituzioni in questione (che non intendessimo riferirci al Congresso ordinario risulta dal fatto che parliamo di sostituzioni di membri dimissionari, mentre, evidentemente, il Congresso ordinario non sostituisce membri dimissionari del CEF, ma nomina un nuovo Comitato). L'eccezionalità del potere di sostituzione esercitabile dal Consiglio Direttivo - che abbiamo ritenuto giustificato dalla necessità di garantire continuità di funzionamento dell'associazione - trova perciò il suo limite di validità nel tempo occorrente per una urgente covocazione dei delegati congressuali in carica.

4) Abbiamo ritenuto superabile la mancata previsione (da non confondere col divieto), nello Statuto, del Congresso straordinario per un simile incombente con la considerazione che, in assenza di regole sulla reintegrazione della maggioranza del CEF da parte dello Statuto, fosse necessario riportarsi all'organo sovrano dell'associazione, ovvero il congresso. D'altro canto, il potere "eccezionale" attribuito al CDF non può essere protratto fino ad un successivo congresso ordinario, il quale non avrebbe alcunché da "convalidare",  ai sensi dell'art. 14 punto n. 8, dovendo invece procedere alla nomina di un nuovo CEF (sempre che possa annoverarsi fra gli "argomenti urgenti" di competenza del congresso di cui può occuparsi il CDF anche la costituzione di organi statutari).

5) questo mio intervento è limitato a spiegare limiti e contenuto della nostra decisione (in analogia a quanto prevede il regolamento della presidenza degli organi giudicanti). Debbo perciò esimermi da ulteriori valutazioni, non specificatamente affrontate dal Collegio, anche per rispetto nei confronti degli altri membri del Collegio stesso, con l'auspicio di aver contribuito ad un po' chiarezza, almeno su quel che si voleva dire.

Cari saluti
Giuseppe Andreozzi
___________________

(*1) "Lo Statuto non prevede la soluzione per il caso della mancanza della maggioranza dei componenti del Comitato Esecutivo Federale che è organo di nomina congressuale;  allo stesso tempo, lo Statuto prevede all’art. 13 che “i delegati eletti  al Congresso Federale dalle assemblee regionali, restano in carica per tre anni e sono ritenuti validi sia per le assemblee nazionali programmatiche, che per la convocazione di un eventuale congresso straordinario, purché ancora soci …”.  

Ritiene pertanto il Collegio che permanga, nel triennio, una sorta di assemblea congressuale formata dai delegati al congresso, che risulta essere l’organo legittimato a sostituire i componenti dell’esecutivo dimissionario, in quanto li aveva eletti.
Sulla base del punto 8 dell’art. 14 dello Statuto, secondo cui il Consiglio Direttivo Federale può adottare determinazioni urgenti, ancorché di competenza del congresso, salvo ratifica congressuale, e dell’art. 13 punto 8, che attribuisce al congresso il potere di ratificare le deliberazioni del CDF, il Collegio ritiene valida la cooptazione da parte del CDF, purché seguita da una successiva convalida dell’assemblea congressuale tuttora in carica, da convocare ai sensi dello stesso punto 8 dell’art. 13, nei tempi suggeriti dalla urgenza e dalla eccezionalità del potere esercitato dal CDF."


Pietro Campus
portavoce dei 20 firmatari richiesta congresso straordinario
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