REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio 2005, n. 55
Regolamento di attuazione degli interventi di cui all'Art. 7 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 - Disciplina generale in materia di innovazione. Settore agricoltura. Approvazione.
Art. 1. Finalita' e iniziative finanziabili
1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi previsti dall'Art. 7 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11, al fine di incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:
a) di forme sostenibili di agricoltura, tenendo conto dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale;
b) di colture agrarie dedicate a uso non alimentare, con particolare riguardo a quelle destinate alle produzioni energetiche attraverso la realizzazione di progetti pilota, su scala ragionevolmente limitata, dimostrativi od innovativi. Possono accedere all'aiuto tutte le imprese agricole che operano nell'ambito del territorio regionale;
c) di tecnologie avanzate e innovative compatibili con l'ambiente per l'utilizzo alternativo e a scopo energetico di prodotti e sottoprodotti delle filiere agroalimentari;
d) di tecnologie avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili e di quelle per la cattura e l'isolamento del biossido di carbonio;
e) del miglioramento dei processi produttivi e dei mezzi di produzione finalizzato alla qualita' di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente limitatamente alle produzioni biologiche, a Denominazione di origine controllata (D.O.C.), a Denominazione di origine controllata e garantita (D.O.C.G.), a Indicazione geografica tipica (I.G.T.), a Denominazione di origine protetta (D.O.P.), a Indicazione, geografica protetta (I.G.P.), con Attestazione di specificita' (A.S.), nonche' a quelle di base utilizzate per ottenere prodotti biologici, D.O.C., D.O.C.G., I.G.T., D.O.P., I.G.P. e A.S.
2. Con successivo provvedimento verranno disciplinati i criteri e le modalita' per la concessione dei contributi a favore dei settori della pesca e dell'acquacoltura.
Art. 2. Beneficiari
1. Possono accedere ai benefici:
a) le imprese agricole iscritte al registro delle imprese di cui all'Art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comprese quelle di proprieta' degli enti locali e le imprese agroindustriali che operano nel settore della produzione, trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti compresi nell'allegato I del Trattato, operanti sul territorio regionale;
b) l'agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA), le universita' pubbliche, gli istituti di ricerca e sperimentazione pubblici senza scopo di lucro;
c) altri soggetti privati di comprovata qualificazione nel settore della ricerca e della sperimentazione nel comparto agricolo e agroalimentare. La comprovata qualificazione e' accertata tenuto conto, per le persone giuridiche, della disponibilita' di strutture, attrezzature, risorse umane e professionalita' adeguate nonche' delle finalita' istituzionali e dell'organizzazione aziendale.
Art.5. Tipologie di investimento e ammissibilita' delle spese
1. Per gli interventi effettuati nel rispetto degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo sono ammesse le seguenti spese:
a) nel caso di investimenti nelle aziende agricole:
1) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;
2) le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;
3) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilita', acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12% delle spese sopra indicate;
4) acquisto di terreni, comprese spese legali, tasse e costi di registrazione;
b) nel caso di investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli:
1) la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;
2) le nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici;
3) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilita', acquisizione di brevetti e licenze, fino ad un massimo del 12% delle spese sopra indicate.
2. Per gli interventi effettuati nel rispetto della disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato nella ricerca e sviluppo sono ammesse le seguenti spese:
a) il costo del personale - qualora effettivamente a carico del beneficiario-direttamente imputabile alla realizzazione del progetto, purche' l'attribuzione del progetto risulti da un valido documento interno e le presenze con le relative attivita' svolte siano evidenziate in un apposito registro;
b) i costi per l'acquisto del materiale necessario alla realizzazione del progetto;
c) i costi per le consulenze e studi finalizzati esclusivamente alla realizzazione del progetto;
d) il costo per lo sviluppo di programmi di ricerca applicata e innovazioni in agricoltura di interesse diffuso a piu' soggetti economici commissionati ad universita' e centri di ricerca;
e) il costo di attivita' di promozione del progetto, comprese le spese di divulgazione dello stesso.
--------
Potete scaricare il testo completo del regolamento (Gazzetta Ufficiale - 3



