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FRIULI V.G., ECCO IL REGOLAMENTO PER I FINANZIAMENTI

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Finanziabili forme  sostenibili  di  agricoltura, colture non  alimentari, tecnologie per l'utilizzo a scopo energetico di prodotti e sottoprodotti delle filiere agroalimentari

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA 
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 26 febbraio 2005, n. 55
Regolamento di attuazione degli interventi di cui all'Art. 7 della legge regionale 30 aprile 2003, n. 11 - Disciplina generale in materia di innovazione. Settore agricoltura. Approvazione.  


Art. 1. Finalita' e iniziative finanziabili
1.  Il  presente  Regolamento disciplina i criteri e le modalita' per  la  concessione  dei contributi previsti dall'Art. 7 della legge regionale  30  aprile 2003, n. 11, al fine di incentivare la ricerca, la promozione, lo sviluppo e la diffusione:
a) di  forme  sostenibili  di  agricoltura,  tenendo  conto dei cambiamenti climatici e dell'impatto ambientale;
b) di  colture  agrarie  dedicate  a  uso  non  alimentare, con particolare  riguardo  a quelle destinate alle produzioni energetiche attraverso   la   realizzazione   di   progetti   pilota,   su  scala ragionevolmente   limitata,   dimostrativi   od  innovativi.  Possono accedere  all'aiuto tutte le imprese agricole che operano nell'ambito del territorio regionale;
c) di   tecnologie   avanzate   e  innovative  compatibili  con l'ambiente  per  l'utilizzo  alternativo  e  a  scopo  energetico  di prodotti e sottoprodotti delle filiere agroalimentari;
d) di  tecnologie  avanzate e innovative per lo sfruttamento di fonti   energetiche   rinnovabili  e  di  quelle  per  la  cattura  e l'isolamento del biossido di carbonio;
e) del  miglioramento  dei  processi  produttivi e dei mezzi di produzione  finalizzato alla qualita' di prodotto e alla salvaguardia dell'ambiente    limitatamente    alle   produzioni   biologiche,   a Denominazione  di  origine  controllata  (D.O.C.), a Denominazione di origine  controllata e garantita (D.O.C.G.), a Indicazione geografica tipica  (I.G.T.),  a  Denominazione  di  origine protetta (D.O.P.), a Indicazione,   geografica  protetta  (I.G.P.),  con  Attestazione  di specificita' (A.S.), nonche' a quelle di base utilizzate per ottenere prodotti biologici, D.O.C., D.O.C.G., I.G.T., D.O.P., I.G.P. e A.S.
2. Con successivo provvedimento verranno disciplinati i criteri e le  modalita'  per la concessione dei contributi a favore dei settori della pesca e dell'acquacoltura.

Art. 2. Beneficiari
1. Possono accedere ai benefici:
a) le  imprese  agricole  iscritte al registro delle imprese di cui  all'Art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, comprese quelle di  proprieta'  degli  enti  locali  e le imprese agroindustriali che operano    nel   settore   della   produzione,   trasformazione   e/o commercializzazione   dei   prodotti  compresi  nell'allegato  I  del Trattato, operanti sul territorio regionale;
b) l'agenzia  regionale  per  lo  sviluppo  rurale  (ERSA),  le universita'  pubbliche,  gli  istituti  di  ricerca e sperimentazione pubblici senza scopo di lucro;
c) altri  soggetti  privati  di  comprovata  qualificazione nel settore della ricerca e della sperimentazione nel comparto agricolo e agroalimentare.  La  comprovata  qualificazione  e'  accertata tenuto conto,  per le persone giuridiche, della disponibilita' di strutture, attrezzature, risorse umane e professionalita' adeguate nonche' delle finalita' istituzionali e dell'organizzazione aziendale.

Art.5. Tipologie di investimento e ammissibilita' delle spese
1.  Per gli interventi effettuati nel rispetto degli orientamenti comunitari  per  gli aiuti di Stato nel settore agricolo sono ammesse le seguenti spese:
a) nel caso di investimenti nelle aziende agricole:
1)  la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;
2)  le  nuove  macchine  e attrezzature, compresi i programmi informatici;
3) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti,   studi  di  fattibilita',  acquisizione  di  brevetti  e licenze, fino ad un massimo del 12% delle spese sopra indicate;
4)  acquisto di terreni, comprese spese legali, tasse e costi di registrazione;
b) nel  caso di investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli:
1)  la costruzione, l'acquisizione o il miglioramento di beni immobili;
2)  le  nuove  macchine  e attrezzature, compresi i programmi informatici;
3) le spese generali, come onorari di architetti, ingegneri e consulenti,   studi  di  fattibilita',  acquisizione  di  brevetti  e licenze, fino ad un massimo del 12% delle spese sopra indicate.
2.  Per  gli  interventi effettuati nel rispetto della disciplina comunitaria  per  gli  aiuti  di  Stato nella ricerca e sviluppo sono ammesse le seguenti spese:
a) il costo del personale - qualora effettivamente a carico del beneficiario-direttamente  imputabile  alla  realizzazione  del progetto,  purche'  l'attribuzione  del progetto risulti da un valido documento  interno  e  le  presenze  con le relative attivita' svolte siano evidenziate in un apposito registro;
b) i   costi  per  l'acquisto  del  materiale  necessario  alla realizzazione del progetto;
c) i costi per le consulenze e studi finalizzati esclusivamente alla realizzazione del progetto;
d) il costo per lo sviluppo di programmi di ricerca applicata e innovazioni  in  agricoltura  di  interesse  diffuso  a piu' soggetti economici commissionati ad universita' e centri di ricerca;
e) il  costo  di attivita' di promozione del progetto, comprese le spese di divulgazione dello stesso.

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Potete scaricare il testo completo del regolamento (Gazzetta Ufficiale - 3