I prodotti biologici affinché possano essere riconosciuti dal consumatore devono riportare sull’etichetta:
- la dicitura “Da agricoltura biologica”;
- l’autorizzazione ministeriale;
- il codice della nazione
- la sigla dell’organismo di controllo;
- il codice dell’azienda;
- la dicitura F (prodotto fresco) oppure T (prodotto trasformato);
- il codice di autorizzazione alla stampa di etichette;
- il logo comunitario introdotto dal regolamento CEE n° 331/2000 (facoltativo).
L’etichettatura dei prodotti biologici è regolata dall’ articolo 5 del Regolamento Europeo.
Le norme che regolano l’etichettatura dei prodotti biologici si vanno a sommare alla normativa cogente in materia di etichette dei prodotti alimentari.
Un prodotto biologico può essere commercializzato come tale e quindi rendere visibile in etichetta tutte le prescrizioni dell’etichettatura come designate nel regolamento 2092/91 se risponde a determinati requisiti:
- è un prodotto ottenuto da agricoltura biologica, cioè se nella produzione sono state rispettate tutte le norme di produzione e controllo sancite dal Reg. 2092/91;
- il prodotto non è stato trattato con sostanze non ammesse,
- il prodotto non è stato trattato con sostanze ionizzanti
- il prodotto non è ottenuto attraverso l’impiego di sostanze OGM.
La normativa impone di tenere conto in etichetta del tenore di ingredienti provenienti da agricoltura biologica presenti nel prodotto commercializzato; vedremo allora tre tipi di etichette:
- Un primo tipo di etichetta sulla quale troveremo il logo comunitario e la dicitura “da Agricoltura Biologica”: questo prodotto presenta almeno il 95%di ingredienti biologici; il restante 5% degli ingredienti deve essere costituito da prodotti difficilmente disponibili o disponibili in quantità insufficienti in agricoltura biologica.
- Un secondo tipo di etichetta nella quale saranno indicati con un asterisco i prodotti provenienti da agricoltura biologica e nella quale non sarà riportato il logo comunitario: in questo prodotto avremo un incidenza di ingredienti biologici almeno pari al 70%; su queste etichette quindi l’indicazione della provenienza da agricoltura biologica sarà riportata nell’elenco degli ingredienti e non dovrà comparire altrove. Inoltre si deve specificare l’esatta percentuale di ingredienti biologici.
- Un terzo tipo di etichetta nella quale proveremo la dicitura “prodotto in conversione da agricoltura biologica” indica quei prodotti vegetali provenienti da aziende in fase di conversione per quello specifico prodotto; ovviamente in questo caso non troveremo il logo comunitario.
Le norme che regolano l’etichettatura dei prodotti biologici si vanno a sommare alla normativa cogente in materia di etichette dei prodotti alimentari.
Un prodotto biologico può essere commercializzato come tale e quindi rendere visibile in etichetta tutte le prescrizioni dell’etichettatura come designate nel regolamento 2092/91 se risponde a determinati requisiti:
- è un prodotto ottenuto da agricoltura biologica, cioè se nella produzione sono state rispettate tutte le norme di produzione e controllo sancite dal Reg. 2092/91;
- il prodotto non è stato trattato con sostanze non ammesse,
- il prodotto non è stato trattato con sostanze ionizzanti
- il prodotto non è ottenuto attraverso l’impiego di sostanze OGM.
La normativa impone di tenere conto in etichetta del tenore di ingredienti provenienti da agricoltura biologica presenti nel prodotto commercializzato; vedremo allora tre tipi di etichette:
- Un primo tipo di etichetta sulla quale troveremo il logo comunitario e la dicitura “da Agricoltura Biologica”: questo prodotto presenta almeno il 95%di ingredienti biologici; il restante 5% degli ingredienti deve essere costituito da prodotti difficilmente disponibili o disponibili in quantità insufficienti in agricoltura biologica.
- Un secondo tipo di etichetta nella quale saranno indicati con un asterisco i prodotti provenienti da agricoltura biologica e nella quale non sarà riportato il logo comunitario: in questo prodotto avremo un incidenza di ingredienti biologici almeno pari al 70%; su queste etichette quindi l’indicazione della provenienza da agricoltura biologica sarà riportata nell’elenco degli ingredienti e non dovrà comparire altrove. Inoltre si deve specificare l’esatta percentuale di ingredienti biologici.
- Un terzo tipo di etichetta nella quale proveremo la dicitura “prodotto in conversione da agricoltura biologica” indica quei prodotti vegetali provenienti da aziende in fase di conversione per quello specifico prodotto; ovviamente in questo caso non troveremo il logo comunitario.



